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Condizionalità

La Condizionalità, al fine di proteggere il suolo da fenomeni erosivi, prevede l’obbligo di copertura minima del suolo (BCAA 4). La norma si applica alle aziende che detengono:
a. superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi;
b. qualsiasi superficie agricola (escluse quelle di cui al precedente punto a.).
Impegni da rispettare

Per assicurare la copertura minima del suolo e per prevenire fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, la norma dispone il rispetto delle seguenti tipologie di impegni:
1. per le superficie a seminativo non più utilizzate a fini produttivi (di cui al punto a.), l’azienda agricola deve assicurare la presenza di copertura vegetale (naturale o seminata) durante tutto l’anno;
2. per tutte le superfici (ad esclusione di quelle non più utilizzate a fini produttivi), l’azienda deve:
a. assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
b. o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (discissura o ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturale, ecc) nel corso della preparazione del terreno per la semina.

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome, in riferimento all’impegno di cui al punto 1, vige l’obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno.
In riferimento all’impegno di cui al punto 2., si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l’adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio.
In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, se lasciati nudi (cioè privi di copertura), vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe
Per l’impegno di cui al punto 1, sono ammesse deroghe nei seguenti casi:
• pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
• terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
• colture a perdere per la fauna;
• lavorazioni funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
• lavorazioni del terreno eseguite per ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, da effettuarsi dopo il 15 luglio dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione;
• SOLO PER LE REGIONI CON CLIMA CALDO ARIDO, per le quali la pratica del maggese rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno (come indicato nei provvedimenti regionali), sono ammesse al massimo 2 lavorazioni del terreno tra il 15 marzo e il 15 luglio dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina.

Per le superfici e gli impegni di cui ai punti 1 e 2. è ammessa la deroga in caso di motivazioni di ordine sanitario riconosciute dalle autorità competenti.
Per le superfici e l’impegno di cui al punto 2. oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti (ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013) sono ammesse le lavorazioni funzionali all’esecuzione dell’intervento.
In fase di controllo, saranno valutati i seguenti elementi di verifica:
• presenza della copertura minima del suolo durante tutto l’anno (per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);
• presenza della copertura minima del suolo nel periodo previsto o, in alternativa, verifica dell’adozione delle tecniche per la protezione del suolo durante la preparazione del terreno per la semina (per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);
• rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento del terreno nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole).
Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.

Gli Uffici del CAA Coldiretti, dislocati su tutto il territorio nazionale, sono a Vostra disposizione per illustrare la normativa nel dettaglio, per l’assistenza e il supporto tecnico al rispetto degli adempimenti previsti.