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OLIO DI OLIVA

Dopo le truffe perpetrate nel comparto dell’olio di oliva  e la pubblicità negativa che sta coinvolgendo l’Italia ed il prodotto nazionale, arriva il registro unico informatico per tracciare l’olio di oliva nazionale e garantire maggiore trasparenza e valore al vero extravergine made in Italy.

Con la situazione di poca chiarezza chi ci perde, infatti, non è soltanto il consumatore, italiano o americano che sia,  che non ha certezza sull’origine e sulla tipologia di olio di oliva che porta in tavola, ma anche l’olivicoltore italiano che per un buon olio extravergine “made in Italy” al 100 per cento si vede riconoscere un prezzo che subisce la concorrenza sleale degli oli non extravergini e non italiani, ma che come tali sono venduti.

Le novità arrivano dall’applicazione del Regolamento di esecuzione Ue n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013 che tutti gli stati membri sono tenuti ad osservare. Tale regolamento, recepito a livello nazionale con il Decreto numero 16059 del 23 dicembre 2013, prevede un rafforzamento dei controlli e dispone che dal 1° gennaio 2014 tutti coloro che producono, detengono o commercializzano olio di oliva e olio di sansa devono tenere un registro di carico e scarico in modalità telematica direttamente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (Sian).

Le nuove disposizioni estendono gli obblighi relativi alla tenuta dei registri anche alle raffinerie, ai contoterzisti, ai sansifici, ai commercianti di olive, di sansa di olive e agli olivicoltori, che si aggiungono, quindi, agli operatori già previsti dalle precedenti norme: i frantoi, i commercianti di olio sfuso e i confezionatori.

Per quanto riguarda le tipologie di prodotto, alle due categorie già previste dalle precedenti disposizioni normative, quali l’olio extravergine di oliva e l’olio di oliva vergine,  l’obbligo di registrazione si estende anche  agli oli Dop e Igp, alla sansa di olive, all’olio lampante, all’olio di oliva raffinato, all’olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini, all’olio di sansa di oliva greggio, all’olio di sansa di oliva raffinato e all’ olio di sansa di oliva.

Secondo quanto disposto dalla Circolare Agea 1110 del 24 dicembre u.s., dal 1° gennaio 2014 anche gli olivicoltori che detengono in azienda olio di oliva sfuso, derivante da olive proprie e destinato alla commercializzazione devono tenere un registro nel quale annotare i relativi carichi e scarichi. Sono esentati solo gli olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente all’autoconsumo, oppure quelli che detengono esclusivamente olio di oliva preconfezionato ed etichettato.

Gli operatori della filiera, oltre a detenere il registro di carico e scarico, devono iscriversi al Sian e devono costituire e aggiornare il fascicolo aziendale. Il sistema di registrazione consentirà di tracciare tutto l’olio di oliva prodotto e commercializzato sul territorio italiano, contribuendo a rafforzare la trasparenza del settore e la certezza di scelta che ad oggi mancano al consumatore.

Gli uffici del Caa Coldiretti, dislocati su tutto il territorio nazionale, sono a disposizione degli imprenditori agricoli per illustrare la normativa nel dettaglio, per l’assistenza e il supporto tecnico al rispetto degli adempimenti previsti.