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Condizionalità

Per proteggere le acque superficiali e sotterranee, nell’ambito della condizionalità è previsto il rispetto di alcuni impegni sui terreni adiacenti ai corsi d’acqua.

Gli impegni che le aziende devono rispettare, che rientrano nella norma numero 1 delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (definita BCAA 1), sono i seguenti:
1. Divieto di fertilizzazione. E’ vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua in corrispondenza della “fascia tampone”. L’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali definiti nel DM del 7 aprile 2006.
2. Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita. In caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. La fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, ha una larghezza pari almeno a 5 metri adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali e può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati dalle Autorità competenti.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo impatto sul cotico erboso; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del Decreto sulla condizionalità, e ricompresi in una fascia inerbita, come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda: i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Sono esclusi dal divieto di fertilizzazione e dall’impegno di costituire/non eliminare la fascia inerbita gli elementi di seguito indicati e descritti:
• scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
• adduttori d’acqua per l’irrigazione, rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
• pensili, ovvero corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato;
• corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.

In relazione all’impegno 1, le Regioni definiscono ed individuano i corsi d’acqua ai quali si applica l’impegno, coerentemente con quanto disposto dai relativi programmi di azione o, in assenza, ci si riferisce al piano regionale di tutela delle acque.

L’impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri di ampiezza della fascia, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Altresì l’impegno si considera assolto nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione.

In relazione, invece, all’impegno 2 l’ampiezza della fascia inerbita potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associato ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza. Le possibili classi di stato sono:
• stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”,
• stato chimico: “buono”, “non buono”,

L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia buono o non definito.

L’ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia “buono” o “non definito”. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia “non definito” e quello chimico sia “buono”.

In tutti gli altri casi si applica il vincolo maggiore pari ad un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite:
• 5 metri in presenza di stato complessivo “scarso” o “cattivo”;
• 3 metri in presenza di stato complessivo “buono” o “sufficiente”;
• in caso di stato complessivo “elevato”, l’impegno della fascia inerbita è assolto.

L’informazione della classificazione sopra descritta, ossia l’informazione sull’ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere fornita a livello di singola azienda agricola per garantire l’effettiva controllabilità del requisito.

Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici, l’impegno b) di costituire /non eliminare la fascia inerbita si applica a quelli evidenziati e trasmessi al WISE (Water Information System of Europe). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.

La deroga ai due impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici”, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all’impegno 2 è ammessa nei seguenti casi:
• particelle agricole ricadenti in “aree montane”;
• terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare;
• oliveti;
• prato permanente.

Gli Uffici del CAA Coldiretti, dislocati su tutto il territorio nazionale, sono a Vostra disposizione per illustrare la normativa nel dettaglio, per l’assistenza e il supporto tecnico al rispetto degli adempimenti previsti.